AGENZIA DELLE ENTRATE

27.01.2015 15:23

Scheda informativa

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).

La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

Disposizioni transitorie

Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

L`Agenzia Entrate, in risposta ad un quesito formulato nel corso dell`incontro con la stampa specializzata organizzato lo scorso 22 gennaio da Italia Oggi, ha precisato che il regime transitorio previsto fino all`11 febbraio 2015 per l`entrata in vigore del nuovo obbligo di invio delle dichiarazioni d`intento da parte degli esportatori abituali, non prevede, a carico del fornitore (destinatario della dichiarazione d`intento) l`obbligo di trasmettere all`Agenzia Entrate la "vecchia" comunicazione delle dichiarazioni d`intento ricevute.
Quindi il fornitore che riceve prima del 12 febbraio una dichiarazione d`intento dovrà soltanto conservarla e annotarla sul registro delle dichiarazioni d`intento ricevute.
Se la dichiarazione d`intento esplicherà i suoi effetti entro l`11 febbraio nessun altro adempimento e' richiesto. Se invece gli effetti della dichiarazione si esplicheranno anche oltre l`11 febbraio 2015 il fornitore dovra' applicare la nuova disciplina che prevede la verifica dell`avvenuta presentazione della dichiarazione d`intento all`Agenzia Entrate.

L`esportatore dovra' invece sempre e comunque inviare telematicamente all`Agenzia Entrate le dichiarazioni d`intento emesse, anche in caso di operazione concluse definitivamente entro l`11 febbraio 2015.

Se, per esempio, l`esportatore abituale invia al proprio fornitore, negli ultimi giorni di dicembre 2014, una dichiarazione d`intento riferita all`intero anno 2015 e tra il 1° gennaio 2015 e l`11 febbraio, si effettuano operazioni senza applicazione dell`IVA, l`esportatore è tenuto ad applicare la nuova disciplina, trasmettendo la dichiarazione d`intento telematicamente all`Agenzia, anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l`11 febbraio 2015, e curandone la consegna al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di presentazione. Il fornitore peròè tenuto a verificare l`avvenuta trasmissione all`Agenzia solo con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all`11 febbraio 2015.

 

Stante la su esposta precisazione, si dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, entro l’11/02/2015, tutte le dichiarazioni d’intento trasmesse ai fornitori, che hanno valenza per l’anno 2015.

 

 

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