LEGGE DI BILANCIO 2018

18.01.2018 11:11

LEGGE DI BILANCIO 2018

(Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U n. 302 del 29 dicembre 2017)

FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 1, commi 909, 915,916, 928)

Dal 1° gennaio 2019 è prevista l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, viene previsto l’abolizione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Pertanto, dalla predetta data, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato, e per le variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato e quelli che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

 DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PRESTAZIONI SUBAPPALTATORI (art.1, commi 917-927)

L’obbligo della fattura elettronica è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di appalto stipulato con la pubblica amministrazione.

In particolare, dalla suddetta data del 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica. Inoltre, tali acquisti sono deducibili ai fini dell’imposte sui redditi e detraibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto solo se il pagamento è effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate legalmente emesse.

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI AI LAVORATORI (art. 1, commi 910-914)

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

 SUPER E IPER AMMORTAMENTO (art.1, commi 29-36)

Con alcune modifiche, sono state prorogate di un anno le agevolazione ai fini delle imposte dirette per i soggetti titolari di reddito di impresa e lavoratori autonomi. relative al Super e Iper ammortamento.

In particolare le stesse consistono:

- Super-ammortamento

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e dei canoni leasing deducibili possono godere dell’agevolazione fiscale del maggior ammortamento sul costo di acquisto del 30 per cento (in luogo del 40 per cento previsto nel 2017) se effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La percentuale dell’iper ammortamento resta invariata al 150%.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE PMI - NUOVA SABATINI (art. 1, commi 40, 41, 42)

Vengono previste misure a sostegno degli investimenti nelle PMI.

L’articolo 1, commi 40, 41 e 42, interviene per rifinanziare le agevolazioni previste dalla nuova Legge Sabatini.

In particolare, le agevolazioni interessate dalla nuova dote finanziaria sono quelle introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, a favore delle micro, piccole e medie imprese così come individuate dalla disciplina comunitaria.

Tali incentivi consistono in finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

I R I:

La disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

        ( comma 1063).

I.V.A.:

L’ iva sulle fatture d’acquisto emesse con data 2017 e ricevute nel 2018, potrà essere recuperata  solo nella dichiarazione annuale dell’anno 2017 da presentare entro il 30/04/2018. Pertanto le stesse dovranno essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale poiché è la condizione richiesta per poter esercitare la rivalsa. Per le fatture non pervenute entro la suddetta data, il cessionario (acquirente), dovrà emettere autofattura inviandone copia all’Agenzia delle entrate, entro 30 il 30/05/2018. Trascorsi i suddetti termini, non sarà più possibile recuperare l’Iva.

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